Art. 4.

      1. Le imprese esercenti attività in zona franca possono essere autorizzate:

          a) ad essere considerate attive in territorio doganale, a condizione che gli insediamenti produttivi si prestino e siano sottoposti a vigilanza permanente;

          b) ad introdurre temporaneamente in zona franca materie prime nazionali per essere ivi lavorate, al fine di reintrodurre nel territorio doganale i prodotti con esse ottenuti.

      2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'economia e delle finanze il quale, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro delle attività produttive, le condizioni alle quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.